Agente Accantonamento Indennita Risoluzione
L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento. In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata, del preavvisò sarà di cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclu-siva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata comples-siva del rapporto.
II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante.
Decòr-so tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, nn potrà più essere conside-rata consegt~enza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi ri-'conosciuta alcuna provvigione.
Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già ; accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all’agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Nel caso in cui sia pattu-ito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà del-l'agente o rappresentante all'atto del conferimento del mandato, ,di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazioné di anticipi nella misura del 50 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per cento delle provvigioni, che si riferiscono, ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia.Parti si danno atto che'è da escludersi la possi-bilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o rap-presentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso sianodiversi e infungibili tra.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, nè di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. I, dell'accordo economico collettivo del 20 marzo 2002, in caso di scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, verrà effettuato in costanza di rapporto presso il Fondo per la risoluzione del rapporto, gestito dall'Enasarco. L’incidenza va valutata in rapporto al volume complessivo dei guadagni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione stessa (ovvero negli ultimi dodici mesi, nel caso in cui il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell’anno precedente, ovvero ancora sull’intera durata del rapporto, ove questa sia inferiore ai dodici mesi).L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto.
A), del presente articolo verranno riconosciuti all'agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l'accettazione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del preponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente.Qualora, nell'arco di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato.
II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante.A tal fine, all'atto della cessazione del rappor-to, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la pre-ponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non conclu-se, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agen-' zia.
Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l'accettazione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del pre-ponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente. A), del presente articolo verranno riconosciuti all'agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 1751 cod.L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto.
La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall'agente o rappresentante, mediante raccomandata da indirizzare conte-stualmente all'organizzazione sindacale di, appartenenza e alla casa mandante.